La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge
lunedì 9 febbraio 2009
Costituzione Italiana ART.15
Pubblicato da
tino colacillo
a
02.01
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